Indice dei contenuti
- La tutela giuridica del software
- Codice sorgente e codice oggetto
- Diritti dell’autore e limiti temporali
- Il principio di espressione e le esclusioni
- Protezione e violazione della proprietà intellettuale
- La brevettabilità del software
- Licenze open source e software libero
La proprietà intellettuale del software è un tema cruciale per sviluppatori, aziende e giuristi. Il software, considerato un’opera dell’ingegno, gode di protezione giuridica, ma la sua tutela del software varia a seconda delle leggi nazionali e internazionali.
Questo articolo su software e proprietà intellettuale esaminerà il quadro normativo della proprietà intellettuale del software, focalizzandosi sulla legge sul diritto d’autore, sulla brevettabilità del software e sui diritti degli autori e delle aziende.
La tutela giuridica del software
Il software è un bene immateriale che consente a un computer di svolgere specifiche funzioni. Nel sistema giuridico italiano, la tutela del software è regolata dalla legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941), che equipara i programmi per elaboratore alle opere dell’ingegno aventi carattere creativo. La protezione è garantita se il software è originale rispetto a programmi preesistenti.
Codice sorgente e codice oggetto
Elemento centrale della proprietà intellettuale del software è la distinzione tra codice sorgente e codice oggetto. Il codice sorgente è un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione che determinano il funzionamento del programma.
Per essere eseguito, deve essere tradotto in codice oggetto, leggibile dalla macchina. Ai sensi della legge sul diritto d’autore, entrambi sono tutelabili dal diritto come opere letterarie.
E’ opportuno evidenziare, più specificatamente, la rilevanza del codice sorgente e il codice oggetto del software, che ai sensi della legge sono equiparati alle opere letterarie.
Il codice sorgente è un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione specifico, che determinano il funzionamento del programma; affinché quest’ultimo possa essere eseguito da un computer, il codice sorgente deve tuttavia essere prima convertito in un’altra forma, nota come “codice oggetto”.
Di seguito, un’analisi della normativa rilevante nel sistema giuridico italiano.
Diritti dell’autore e limiti temporali
La legge sul diritto d’autore, all’art. 1, comma 1, statuisce che: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Al comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 518 / 1992 e, successivamente, modificato dal D.Lgs. n. 169/1999) che “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.
La tutela sorge automaticamente con la creazione dell’opera, senza bisogno che sia necessario alcun tipo di adempimento da parte dell’autore, ed ha un limite temporale: per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; in caso di più autori, deve essere presa come riferimento la scomparsa dell’ultimo di essi.
Il diritto della proprietà intellettuale distingue tra diritti morali (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell’opera), che sono imprescrittibili, inalienabili e irrinunciabili, e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell’opera), dei quali il titolare può validamente disporre.
Il principio di espressione e le esclusioni
L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore protegge la forma di espressione del software, ma non le idee alla base del programma. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea (C-406/10, 2012), che ha escluso dalla protezione funzionalità, linguaggio di programmazione e formato dei file.
Per approfondire: l’art. 2, co. 1, al n. 8) specifica che sono inclusi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.
Pertanto, l’art. 2 riportato richiama un principio generale del diritto d’autore, per cui la tutela è accordata alla forma di espressione delle idee e non all’idea in sé.
A tal proposito, la sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10 della Corte di Giustizia Europea (di seguito, “CGUE”) è intervenuta sulla problematica della tutela del software quale opera d’ingegno, evidenziando che questa si estende alla modalità di espressione di un programma informatico, ovvero al suo codice sorgente, ma non alle idee e ai principi che ne costituiscono la base, inclusi quelli relativi all’interfaccia. Di conseguenza, non rientrano nella tutela le funzionalità del software, il linguaggio di programmazione o il formato dei file impiegato.
Diritti d’uso e licenze software
I diritti dell’autore possono essere concessi tramite licenze. Il titolare può decidere le condizioni di diritti d’uso, stabilendo se il software è proprietario o open source. L’art 12-bis della legge sul diritto d’autore., in particolare, riferendosi ai software statuisce che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”
La disposizione normativa, introdotta con l’avvento delle nuove tecnologie, deroga al principio generale secondo il quale i diritti di utilizzazione economica relativi alle opere intellettuali sorgono in capo al suo autore per effetto della creazione, salvo le parti non stabiliscano diversamente. L’articolo in commento si riferisce espressamente al rapporto di lavoro subordinato, ma si ritiene sia applicabile a tutti i rapporti di committenza o collaborazione.
I diritti di proprietà intellettuale, in particolare relativi agli accordi economici, sono poi regolati nei relativi contratti e licenze, i cui termini sono lasciati dalla legge all’autonomia privata. La Corte d’appello di Parigi nel 2018 ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE chiedendo se la violazione di un contratto di licenza software costituisca una violazione del diritto d’autore o se questa rientri in un regime di responsabilità contrattuale.
La Corte di Giustizia UE con sentenza 18 dicembre 2019, causa C-666/18 ha statuito che si tratta “violazione dei diritti di proprietà intellettuale” e pertanto il titolare del programma beneficia delle garanzie previste dalla Direttiva UE 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile in base al diritto nazionale, tale decisione rafforza pertanto la tutela dell’autore in ambito europeo.
In Italia le invenzioni di ogni settore della tecnica, che siano nuove, che implicano un’attività inventiva e siano suscettibili di avere un’applicazione industriale possono essere tutelate mediante il deposito di una domanda di brevetto presso l’UBM (Ufficio Brevetti e Marchi). Per la durata della protezione – è 20 anni – il titolare ha il diritto di vietare ai terzi lo sfruttamento dell’invenzione.
L’Italia ha aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e l’art 52 di quest’ultima statuisce che i programmi per elaboratori in sé, considerati come tali, non inquadrabili come invenzioni brevettabili; tale concetto è espresso anche all’art. 45 C.P.I. (Codice della proprietà industriale, D.lgs. n. 30/2005).
Tuttavia, relativamente di recente, l’EUIPO, ossia l’Ufficio Unico Brevetti dell’Unione Europea, ha ritenuto che il programma per elaboratore sia suscettibile di essere brevettato se ha un effetto tecnico ulteriore, ossia che va oltre la normale semplice fisica interazione con l’hardware e che rappresenti la soluzione tecnica a problemi tecnici, nuova e originale rispetto allo stato dell’arte.
L’evoluzione giurisprudenziale e nella prassi di tale novità che ha avuto un grande impatto nel settore delle tecnologie, merita un approfondimento ulteriore che è assente in tale sede.

Protezione e violazione della proprietà intellettuale
Per proteggere la proprietà intellettuale, sviluppatori e aziende possono registrare i diritti, adottare misure tecniche per proteggere il codice sorgente, o utilizzare licenze restrittive. Tuttavia, la protezione della proprietà intellettuale non si limita alla registrazione legale, ma include anche strategie di sicurezza informatica per prevenire il furto di codice e l’uso non autorizzato del software.
Le violazioni della proprietà intellettuale possono assumere diverse forme, tra cui:
- Pirateria software
L’uso o la distribuzione non autorizzata di software proprietario. - Reverse engineering
Non autorizzato: la decompilazione del codice per comprenderne il funzionamento senza licenza. - Violazione di licenza
L’uso del software al di fuori dei termini stabiliti nella licenza d’uso.
Le conseguenze legali delle violazioni variano a seconda delle normative locali. La Corte di Giustizia UE (C-666/18, 2019) ha stabilito che la violazione di un contratto di licenza software costituisce una violazione della proprietà intellettuale, garantendo così una maggiore protezione ai titolari. Le sanzioni possono includere multe, risarcimenti danni e persino sanzioni penali nei casi più gravi.
Un metodo efficace per contrastare le violazioni è l’implementazione di strumenti di protezione software, come licenze con chiavi di attivazione, offuscamento del codice e sistemi di monitoraggio per rilevare utilizzi non autorizzati. Inoltre, campagne di sensibilizzazione e collaborazione con enti di tutela della proprietà intellettuale possono contribuire alla riduzione della pirateria e della violazione dei diritti d’uso.
La brevettabilità del software
La brevettabilità del software è un argomento complesso che varia a seconda delle giurisdizioni. Negli Stati Uniti, il software può essere brevettato se presenta un’innovazione tecnica significativa e non è un’astrazione matematica o un’idea generica. In Europa, invece, il software deve essere parte di un’invenzione tecnica più ampia per ottenere un brevetto, ossia deve risolvere un problema tecnico in modo innovativo.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) stabilisce che il software, di per sé, non è brevettabile a meno che non contribuisca a un’invenzione tecnica, come un miglioramento dell’efficienza di un sistema informatico o un’ottimizzazione del funzionamento dell’hardware.
Esempio
Un algoritmo di compressione avanzato che migliora le prestazioni di un dispositivo potrebbe essere brevettato.
In Italia e nell’Unione Europea, la protezione tramite brevetto è meno comune rispetto agli Stati Uniti, perché si privilegia la tutela attraverso il diritto d’autore. Tuttavia, le aziende che sviluppano software innovativi possono tentare di ottenere un brevetto se dimostrano che il loro software è essenziale per il funzionamento di un’invenzione tecnica.
Un altro aspetto rilevante è la distinzione tra brevetti e segreti industriali. Alcune aziende preferiscono non brevettare il software per evitare di divulgare dettagli tecnici, proteggendo invece il codice con misure di sicurezza e accordi di riservatezza.
Infine, è importante notare che la brevettazione del software comporta costi elevati e un processo complesso, con lunghi tempi di approvazione. Di conseguenza, le imprese devono valutare attentamente se perseguire la brevettabilità del software o affidarsi alla tutela del software tramite il diritto d’autore e altre strategie di protezione.
Licenze open source e software libero
Il software open source rappresenta un’alternativa alla protezione proprietaria del software e si basa sulla condivisione del codice sorgente. Le licenze open source consentono a chiunque di usare, modificare e distribuire il software, a condizione che vengano rispettati i termini della licenza scelta.
Le licenze open source più diffuse includono la GPL (General Public License), che impone che le modifiche al software derivato siano anch’esse rilasciate come open source, e la MIT License, che consente un utilizzo più flessibile del software senza l’obbligo di rilasciare il codice modificato.
Il vantaggio principale delle licenze open source è la possibilità di creare software collaborativo, migliorando la sicurezza e l’innovazione grazie alla revisione della comunità. Tuttavia, chi utilizza il software open source deve essere consapevole delle condizioni imposte dalla licenza, poiché alcune restrizioni possono limitare l’uso commerciale o la combinazione con software proprietari.
Conclusione
La proprietà intellettuale del software è un argomento complesso che coinvolge diritti d’autore, licenze e brevetti. Comprendere la tutela del software è essenziale per sviluppatori e aziende che vogliono proteggere la proprietà intellettuale e gestire al meglio i propri diritti.
Domande e risposte
- Come viene protetto un software dalla legge?
Il software è tutelato dal diritto d’autore come un’opera letteraria, proteggendo la sua espressione ma non le idee alla base. - Qual è la differenza tra codice sorgente e codice oggetto?
Il codice sorgente è leggibile dagli sviluppatori, mentre il codice oggetto è la sua versione compilata eseguibile dalla macchina. - La protezione del software è automatica?
Sì, la creazione dell’opera conferisce automaticamente il diritto d’autore senza bisogno di registrazione. - Il software può essere brevettato?
La brevettabilità del software varia a seconda del paese. In Europa, deve essere parte di un’invenzione tecnica. - Che diritti ha un dipendente che crea un software?
Se sviluppato per lavoro, il diritto esclusivo di sfruttamento spetta al datore di lavoro, salvo accordi diversi. - Le idee alla base di un software sono protette?
No, solo la loro espressione concreta, come il codice sorgente e il codice oggetto. - Come proteggere il codice sorgente?
Utilizzando licenze software, strumenti di offuscamento e registrazioni legali della proprietà intellettuale. - Quali sono i limiti temporali della protezione?
Il software è tutelato dal diritto d’autore per la vita dell’autore più 70 anni. - Cosa succede in caso di violazione di licenza software?
La CGUE ha stabilito che si tratta di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, tutelabile legalmente. - Le licenze open source sono tutelate dalla legge?
Sì, stabiliscono i diritti d’uso e le condizioni di utilizzo del software.